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Legge 1137/1955

Art. 87 — Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi san Tario, di commissariato e delle capitanerie di porto…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/87parte di Legge 1137/1955
Art. 87. Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi san Tario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto, ridotto in centesimi riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonche' dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanita' militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi di Stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale. I sottotenenti di vascello e i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione. I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

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