Legge 1137/1955
Art. 82 — L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha l…
Art. 82. L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 82.
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