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Legge 1137/1955

Art. 81 — L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha lu…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/81parte di Legge 1137/1955
Art. 81. L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta. Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

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