Legge 1137/1955
Art. 66 — Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento…
Art. 66. Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore. La idoneita' alla carica predetta e' accertata dalla Commissione di cui al successivo art. 67 a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il giudizio definitivo e' pronunciato dal Ministro. L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 66.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.