Legge 1137/1955
Art. 65 — Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto dei Ministro, il nuovo…
Art. 65. Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto dei Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine dei primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 65.
Inserisce · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 7) l'introduzione di un comma infine all'art. 65.
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