Legge 1137/1955
Art. 39 — Agli effetti di quanto disposto dall'art
Art. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da, valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla, presente legge. Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predetto condizioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 39.
Modifica · 2
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 39, commi 1 e 3.
- L. 224/05 — Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento autoritativoha disposto (con l'art. 35, ultimo comma) la modifica dell'art. 39.
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