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Legge 1137/1955

Art. 38 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Fo…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/38parte di Legge 1137/1955
Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

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