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Legge 1137/1955

Art. 30 — Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui, approvati, forma a…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/30parte di Legge 1137/1955
Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui, approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta. Quando il giudizio sull'avanzamento ad a espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.

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