Legge 1137/1955
Art. 29 — Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio
Art. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, e' collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro per il quale e' stato valutato, ovvero, nei casi previsti dall'art. 31, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 29.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 29, comma 2.
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