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Legge 1137/1955

Art. 22 — Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/22parte di Legge 1137/1955
Art. 22. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

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