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Legge 1137/1955

Art. 21 — Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/21parte di Legge 1137/1955
Art. 21. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

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