Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 19
Legge 1137/1955

Art. 19 — I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/19parte di Legge 1137/1955
Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento dell'Esercito. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.