Legge 1137/1955
Art. 18 — La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea, pre…
Art. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea, presidente; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 18.
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