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Legge 1137/1955

Art. 174 — All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vi…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/174parte di Legge 1137/1955
Art. 174. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'art. 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49. All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

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