Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 173
Legge 1137/1955

Art. 173 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigo…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/173parte di Legge 1137/1955
Art. 173. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314; convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, e' valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 172 Art. 174 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.