Legge 1137/1955
Art. 149 — L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel …
Art. 149. L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel servizio permanente effettivo seguivano un pari grado che abbia conseguito o consegna la promozione con anzianita' compresa tra la data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113 e quella di entrata in vigore della presente legge, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118 e se idonei promossi, senza la limitazione di numero di cui all'art. 107, con l'anzianita' che avrebbero potuto assumere nella posizione di riserva ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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