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Legge 1137/1955

Art. 148 — L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di ava…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/148parte di Legge 1137/1955
Art. 148. L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e l'ufficiale gia' della riserva, trasferito nell'ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101, della legge 10 aprile 1954, n. 112, sullo stato degli ufficiali, compreso in limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, che per qualsiasi motivo non siano stati valutati o, se valutati e dichiarati prescelti, non promossi, sono rispettivamente valutati o rivalutati dopo che sia cessata, quando del caso, la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, se abbiano subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianita'. La valutazione si effettua prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118. L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso, con l'anzianita' che gli sarebbe a suo tempo spettata, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento, compreso in limiti di anzianita' per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e dell'ufficiale gia' di complemento, trasferito nella riserva di complemento in applicazione della legge 10 aprile 1954, n. 113, compreso in limiti di anzianita' per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della predetta legge 10 aprile 1954, n. 113, i quali siano stati non valutati e non promossi per qualsiasi motivo.

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