Legge 599/1954
Art. 93 — Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica…
Art. 93. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, pero', i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge. I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.