Legge 599/1954
Art. 92 — In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo…
Art. 92. In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni; c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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