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Legge 599/1954

Art. 66 — L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ri…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/66parte di Legge 599/1954
Art. 66. L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorita' predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione e' adottata dal Ministri

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