Legge 599/1954
Art. 65 — L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal com…
Art. 65. L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica e dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale e' disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali stessa Forza armata, dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta e' disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano. Se il piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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