Legge 113/1954
Art. 98 — L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a…
Art. 98. L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di eta' previsti dalla presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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