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Legge 113/1954

Art. 98 — L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/98parte di Legge 113/1954
Art. 98. L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di eta' previsti dalla presente legge.

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