Legge 113/1954
Art. 97 — Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di c…
Art. 97. Per le inchieste formali gia' ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate dall'autorita' che ebbe ad ordinare l'inchiesta. Per i Consigli di disciplina, gia' convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.