Legge 113/1954
Art. 93 — In tempo di guerra il Ministro ha facolta', sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di tras…
Art. 93. In tempo di guerra il Ministro ha facolta', sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere piu' utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianita' posseduti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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