Legge 113/1954
Art. 92 — In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione …
Art. 92. In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.