Legge 113/1954
Art. 90 — La ricusazione di cui all'art
Art. 90. La ricusazione di cui all'art. 84 puo' essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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