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Legge 113/1954

Art. 90 — La ricusazione di cui all'art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/90parte di Legge 113/1954
Art. 90. La ricusazione di cui all'art. 84 puo' essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del Consiglio.

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