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Legge 113/1954

Art. 89 — Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultim…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/89parte di Legge 113/1954
Art. 89. Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

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