Legge 113/1954
Art. 85 — Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' che lo ha formato ai sensi dell'art
Art. 85. Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' che lo ha formato ai sensi dell'art. 79. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del Consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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