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Legge 113/1954

Art. 84 — L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei comp…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/84parte di Legge 113/1954
Art. 84. L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della, convocazione del Consiglio di disciplina. I componenti ricusati sono sostituiti.

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