Legge 113/1954
Art. 82 — Per la formazione del Consiglio di disciplina a carico di piu' ufficiali appartenenti a Forze armate diverse,…
Art. 82. Per la formazione del Consiglio di disciplina a carico di piu' ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano. Per la scelta degli altri quattro membri: a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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