Legge 113/1954
Art. 81 — Il Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salv…
Art. 81. Il Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte del Consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il Consiglio di disciplina e' composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli piu' elevati in grado e piu' anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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