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Legge 113/1954

Art. 66 — L'ufficiale in congedo assoluto e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/66parte di Legge 113/1954
Art. 66. L'ufficiale in congedo assoluto e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

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