Legge 113/1954
Art. 65 — L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggi…
Art. 65. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 65 anni se ufficiale superiore; 62 anni se ufficiale inferiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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