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Legge 113/1954

Art. 65 — L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggi…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/65parte di Legge 113/1954
Art. 65. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 65 anni se ufficiale superiore; 62 anni se ufficiale inferiore.

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