Legge 113/1954
Art. 26 — Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa puo' essere richiamato in serv…
Art. 26. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa puo' essere richiamato in servizio, purche' idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio e' considerato in soprannumero.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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