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Legge 113/1954

Art. 25 — L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/25parte di Legge 113/1954
Art. 25. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.

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