Legge 113/1954
Art. 115 — null Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termin…
Art. 115. null Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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