Legge 113/1954
Art. 114 — I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per eta' dal servizio permanente e…
Art. 114. I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per eta' dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro per la difesa per la durata di un anno. Con le stesse modalita' e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che, per eta', siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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