Legge 298/1953
Art. 19 — La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di fi…
Art. 19. La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi dei comma a) dell'art. 11 della legge 10 agosto 1950, numero 646, nonche' altre somme a dette finalita' destinate per decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sara' fissata dal Comitato stesso, per partecipare: a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonche' alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo; b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 298/1953 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.