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Legge 298/1953

Art. 18 — In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di che…

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/18parte di Legge 298/1953
Art. 18. In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di che all'art. 12, sara' attribuito pro quota agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sara' ripartita pro quota tra i partecipanti.

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