Legge 2386/1952
Art. 4 — Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficia…
Art. 4. Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati: diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale; diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali; diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 626/12 — Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli specautoritativoha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 4.
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