Legge 2386/1952
Art. 3 — Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali…
Art. 3. Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 626/12 — Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli specautoritativoha disposto (con l'art. 13) la modifica dell'art. 3.
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