Legge 2386/1952
Art. 29 — Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di c…
Art. 29. Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento. Ad essi sara' corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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