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Legge 2386/1952

Art. 28 — La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/28parte di Legge 2386/1952
Art. 28. La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163. Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

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