Legge 2386/1952
Art. 28 — La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo…
Art. 28. La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163. Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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