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Legge 2386/1952

Art. 26 — Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme se…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/26parte di Legge 2386/1952
Art. 26. Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti. Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati: a) benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo; b) qualita' militari e professionali; c) titolo di studio. Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) puo' essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue: 25 punti per i titoli di cui alla lettera a); 45 punti per i titoli di cui alla lettera b); 15 punti per i titoli di cui alla lettera c). I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono cosi' suddivisi: da 1 a 25 punti per qualita' professionali in genere; da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

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