Legge 2386/1952
Art. 25 — Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articol…
Art. 25. Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina a guardia marina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del Genio navale. Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresi', essere ammessi, rispettivamente capitani di corvetta e maggiori del Genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento. I capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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