Legge 2386/1952
Art. 11 — Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria e…
Art. 11. Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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