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Legge 2386/1952

Art. 10 — Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'artic…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/10parte di Legge 2386/1952
Art. 10. Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

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