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Legge 949/1952

Art. 41 — Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/41parte di Legge 949/1952
Art. 41. Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti. Sono ridotti a meta' i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprieta' di persona diversa dal mutuatario.

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