Legge 949/1952
Art. 40 — I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art
Art. 40. I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura. Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti. Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni: a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede; b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile; c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti dei contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 del Codice civile ed e' preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 275 e seguenti dello stesso Codice.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 40.
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