Legge 949/1952
Art. 27 — Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
Art. 27. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 27.
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